Statuto Cisa

Statuto CISA
Centro Interaccademico per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi

TITOLO I
Denominazione, sede, scopo e finalità

Art. 1
Costituzione, Denominazione, Scopo, Sede, Durata

1. Al fine di proseguire con diversa forma giuridica le attività del Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la gestione dei rischi (CISA) è costituita, ai sensi della legge n. 106/2016 e del Decreto Legislativo n. 112/2017, congiuntamente alle disposizioni legislative vigenti per il terzo settore e per le società a responsabilità limitata, l’impresa sociale, nella forma giuridica di società a responsabilità limitata, avente denominazione “Impresa sociale Centro Interaccademico per le Scienze Attuariali e la Gestione dei rischi s.r.l.” in forma abbreviata “Impresa Sociale CERTUM EX INCERTIS”, che utilizzerà all’occorrenza l’acronimo CISA ed anche, in questo statuto, il nominativo “Società”.

2. La Società non ha scopo di lucro. I proventi che a qualsiasi titolo pervengano al CISA non sono distribuiti ai soci né in forma diretta né indiretta ma destinati a soddisfare le finalità della Società stessa.

3. La Società ha sede legale in Firenze. L’indirizzo della sede sociale sarà fissato con le altre modalità previste dalla legge. La sede legale potrà essere trasferita nel comune di Firenze senza che sia necessaria una modifica statutaria, con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione della Società. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere altresì istituiti uffici operativi e di rappresentanza in Italia e all’estero.

4. La durata è di ventiquattro anni e quindi fino al 31 dicembre 2041.

Art. 2
Oggetto e finalità della Società

1. L’oggetto e le finalità della Società concernono i settori previsti all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 112/2017 con particolare riferimento a quelli indicati ai punti d), e), f), g), h), i) che vengono integrati con quelli stessi che hanno caratterizzato il Centro Interuniversitario CISA nel campo della cultura e della formazione postuniversitaria, ovvero:
a) promuovere, sostenere e coordinare ricerche negli ambiti delle scienze attuariali nella loro accezione moderna e della valutazione e gestione dei rischi intese nel senso più ampio, includendo in particolare:
– i problemi della Previdenza, dell’Assistenza sanitaria, del Mutuo soccorso e del Welfare,
– le problematiche relative alla Solvibilità e quelle delle Assicurazioni di Persone sia individuali che collettive,
– le problematiche concernenti la valutazione e la gestione non solo dei rischi aziendali o finanziari, ma anche di ogni altra specie di rischio (rischi ambientali, sanitari, alimentari, del patrimonio culturale, eccetera),
– ogni problematica connessa con la gestione dei rischi quali la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la preservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, le valutazioni concernenti il turismo sociale, eccetera;
b) diffondere i risultati delle ricerche svolte;
c) promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale negli ambiti indicati al punto a), che saranno detti nel seguito, per ragioni di brevità, “settori scientifici di riferimento”;
d) favorire scambi con la comunità internazionale.

2. Tali fini sono perseguiti:
a) organizzando scuole, seminari, convegni e cicli di lezioni sugli sviluppi recenti nei settori scientifici di riferimento, con la partecipazione di docenti o esperti di Università, Enti ed Istituzioni Italiane e straniere;
b) promuovendo e sponsorizzando presso le Università già convenzionate col Centro Interuniversitario CISA, o per le quali era stata fatta richiesta di convenzionamento, tramite i docenti nominati da tali Università a norma del punto f del seguente articolo 14, Master, corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento, nonché l’istituzione di assegni di studio e posti di ricercatore;
c) istituendo collane di discussion papers e promuovendo pubblicazioni (monografie, lecture notes, raccolte di saggi, riviste, libri, eccetera), anche al fine di diffondere e favorire lo sviluppo dei settori di riferimento;
d) ricercando forme di collaborazione con Università, Enti, Istituzioni, italiane e straniere, per la trattazione di ogni problematica afferente i settori scientifici di riferimento;
e) ponendo in atto progetti, anche di natura applicativa, rivolti a promuovere l’utilizzazione della Previdenza complementare, dell’Assistenza sanitaria integrativa, del Mutuo Soccorso, del Welfare e di una corretta analisi e gestione dei rischi di ogni specie;
f) partecipando a bandi competitivi nazionali ed internazionali per il finanziamento della ricerca e dell’alta formazione nei settori scientifici di riferimento ed in quelli previsti ai punti d), e), f), g), h), i), elencati all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 112/2017.

3. La Società potrà compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell’Organo Amministrativo, per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Sono escluse le attività riservate ad iscritti in albi ed elenchi ai sensi di legge, le attività relative ai servizi di investimento di cui al D. Lgs. 58/1998, la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/1993 e dalle sue disposizioni attuative, nonché l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui al Titolo V del D. Lgs. 385/1993.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE E SOCI

Articolo 3
Capitale Sociale, quote e finanziamenti dei soci

1. Il capitale sociale è determinato in euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote. La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte. Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 c.c.
2. Salvo che nell’ipotesi di cui all’art. 2482-ter c.c., ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Articolo 4
Diritti e doveri dei soci

1. I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
2. Devono essere assunte in forma assembleare tutte le decisioni proposte dai Soci, con particolare riferimento a quelle aventi per oggetto le materie di cui all’art. 2479 numeri 4 e 5 del c.c., quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge espressamente preveda tale procedura.
3. In qualsiasi momento ciascun socio ha diritto di avere dall’Organo Amministrativo notizie dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 2476 c.c.

Articolo 5
Finanziamenti dei soci

1. Eventuali versamenti e/o finanziamenti dei soci, salvo patto contrario scritto, saranno improduttivi di interessi.
2. La società può effettuare la raccolta di denaro fra i soci nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trovano applicazione le disposizioni del Codice civile.

Articolo 6
Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia in ordine ai rapporti sociali che possa insorgere tra la società ed i suoi soci, tra i soci, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, ivi comprese l’azione di responsabilità verso gli amministratori, liquidatori e sindaci nonché quelle concernenti la validità delle deliberazioni assembleari o l’applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente Statuto sarà oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione in base al Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. D. Lgs. 5/2003.
2. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, promossa da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, avente ad oggetto rapporti sociali, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, sarà decisa in via esclusiva mediante arbitrato rituale regolato dal Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale istituita presso la Camera Civile di Firenze.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale, in conformità al Regolamento sopra richiamato, e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili poste dall’art. 35 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e dagli artt. 806 e ss. c.p.c..

TITOLO III
Governo della Società

Art. 7
Organi della Società

1. Organi della Società sono:

a) l’Assemblea dei soci,
b) il Consiglio di Amministrazione,
c) il Presidente,
d) i Vicepresidenti,
e) l’Amministratore Delegato,
f) il Segretario Scientifico,
g) il Comitato Scientifico e di Indirizzo,
h) le Commissioni di Studio e di Ricerca,
i) il Revisore contabile o il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 8
Assemblea dei soci

1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Società ed è costituita da tutti i soci.
2. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso personale ai soci da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione. In casi di particolare urgenza, a giudizio insindacabile del Presidente, tale termine può essere ridotto a tre giorni.
3. L’Assemblea può essere convocata e presieduta anche dall’Amministratore Delegato e quando ne facciano richiesta un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, ferme rimanendo le modalità di convocazione esposte al precedente paragrafo.
4. Le convocazioni possono essere portate a conoscenza dei soci anche tramite telefax o posta elettronica o sms. Tali convocazioni dovranno essere inviate all’indirizzo, al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono cellulare notificati nel libro dei soci.
5. È ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell’adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovranno trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.
6. Ogni socio ha diritto ad un numero di voti proporzionale al valore delle quote possedute. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio avente diritto di intervenire in assemblea. E’ vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
7. L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente di maggiore anzianità o, se anch’esso è indisponibile, da altro Vicepresidente o dall’Amministratore Delegato o da persona designata dall’Assemblea stessa. Al Presidente dell’Assemblea spetta di constatare la validità delle delibere ed in genere il diritto di partecipazione degli intervenuti in Assemblea.
9. L’Assemblea si costituisce validamente quando intervengano personalmente o per delega, in prima o in seconda convocazione, un numero di soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. L’Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di un numero di soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
10. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per approvare i rendiconti preventivi delle future attività ed il bilancio sociale.
11. L’Assemblea elegge con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Vicepresidenti, l’Amministratore Delegato ed i Consiglieri di amministrazione della Società.
12. L’Assemblea elegge altresì, se previsto dalla legge, il Revisore contabile o il Collegio dei Revisori indicandone il Presidente.
13. L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un numero di soci che rappresentino un terzo del capitale sociale, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, sulle modifiche dello statuto.
14. L’Assemblea delibera altresì, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio secondo le disposizioni del presente statuto con il voto favorevole di un numero di soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
15. L’Assemblea delibera inoltre, con il voto favorevole di un numero di soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.
16. Il Presidente ha inoltre la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di far intervenire un notaio per redigere il verbale fungendo questi da segretario.

Articolo 9
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dall’Amministratore Delegato e dai Consiglieri eletti dall’Assemblea ordinaria.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge, dietro proposta del Presidente o dell’Amministratore Delegato, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario Scientifico.
3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni. I suoi membri possono essere rieletti.
4. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate con lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun componente almeno cinque giorni prima dell’adunanza oppure mediante telefax, SMS o messaggio di posta elettronica al numero di telefono e all’indirizzo di posta elettronica notificati alla Società.
6. In caso di particolare urgenza i giorni precedenti l’adunanza possono essere ridotti da cinque a due.
7. Le riunioni possono essere tenute in luogo diverso dalla sede della Società.
8. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti. E’ consentita la partecipazione in teleconferenza.
9. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente o dall’Amministratore Delegato e dal segretario, quest’ultimo nominato dal Consiglio fra gli intervenuti all’adunanza.
10. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni di Consiglio. Il Consiglio, con specifica delibera, ha la facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia ritenuto opportuno dare pubblicità.
11. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria salvo quanto riservato all’Assemblea dalla legge o dal presente statuto.
12. Il Consiglio di Amministrazione ha, in particolare, i seguenti compiti:
a. approva, su proposta del Comitato Scientifico e di Indirizzo, il programma di attività del CISA ed il relativo piano di spesa;
b. approva il bilancio sociale ed una relazione sulle attività svolte nell’esercizio precedente, predisposti dall’Amministratore Delegato;
c. delibera sulle eventuali proposte delle Commissioni di Studio e di Ricerca ed i relativi piani di spesa;
d. nomina i membri del Comitato Scientifico e di Indirizzo e delle Commissioni di Studio e di Ricerca;
e. approva l’eventuale regolamento relativo alle attività della Società;
f. nomina le figure di ausilio alle attività programmate eventualmente previste dal regolamento della Società stessa;
g. predispone il regolamento per l’attuazione del presente statuto;
h. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
i) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o dall’Amministratore Delegato.

Articolo 10
Il Presidente

1. Il Presidente della Società è eletto dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale della Società stessa, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) coordina e promuove, in collaborazione con l’Amministratore Delegato, le attività della Società;
b) convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico e di Indirizzo della Società;
c) propone alla valutazione del Comitato Scientifico e di Indirizzo, prima dell’inizio dell’esercizio, il programma delle attività della Società ed il relativo piano di spesa predisposto dall’Amministratore Delegato.
3. Nel caso di assenza o di temporanea indisponibilità del Presidente le sue funzioni sono svolte da un Vicepresidente o dall’Amministratore Delegato della Società.

Articolo 11
I Vicepresidenti

1. Sono nominati dall’Assemblea uno o più Vicepresidenti che possono essere delegati dal Presidente allo svolgimento di attività di competenza del Presidente stesso.
2. Il Presidente nel caso di sua impossibilità temporanea allo svolgimento delle sue funzioni indica il Vicepresidente che lo dovrà sostituire. Nel caso di mancata indicazione tale compito spetterà al Vicepresidente più anziano.

Articolo 12
L’Amministratore Delegato

1. L’Amministratore Delegato della Società è eletto dall’Assemblea; dura in carica un quadriennio e può essere rieletto; ha, parimenti al Presidente e disgiuntamente da esso, la rappresentanza legale della Società.
2. L’Amministratore Delegato svolge ogni funzione prevista per il Presidente ed in particolare le seguenti funzioni:
a) coordina e promuove in accordo col Presidente le attività della Società;
b) collabora con il Presidente a formulare il programma delle attività della Società ed il relativo piano di spesa;
c) predispone, al termine dell’esercizio, una relazione sulle attività svolte dalla Società e la presenta al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Scientifico e di Indirizzo.
3. Nel caso di assenza o di temporanea indisponibilità dell’Amministratore Delegato le sue funzioni sono svolte dal Presidente della Società.

Articolo 13
Il Segretario Scientifico

1. Il Segretario Scientifico della Società è nominato dal Consiglio di Amministrazione dietro proposta del Presidente o dell’Amministratore Delegato e può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio stesso. Il Segretario Scientifico dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Il Segretario Scientifico coadiuva il Presidente e l’Amministratore Delegato nello svolgimento delle loro funzioni e partecipa a pieno titolo, con diritto di voto, alle adunanze del Comitato Scientifico e di Indirizzo, provvedendo alla verbalizzazione delle delibere e degli argomenti trattati.

Articolo 14
Il Comitato Scientifico e di Indirizzo

1. Il Comitato Scientifico e di Indirizzo indica le linee generali delle attività di ricerca e di formazione della Società ed esprime il suo parere sul programma di iniziative della Società stessa.
2. Fanno parte del Comitato Scientifico e di Indirizzo il Presidente della Società e l’Amministratore Delegato che possono presiederlo o affidare la presidenza ad altro componente, i Vicepresidenti, i Consiglieri di amministrazione ed il Segretario scientifico.
3. I componenti del Comitato Scientifico e di Indirizzo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società fra professori, ricercatori o studiosi delle Università o Enti già aderenti al Centro Interuniversitario CISA o che, personalmente o tramite i Dipartimenti, le Università o gli Enti di appartenenza, abbiano manifestato interesse alla partecipazione alle attività del Centro Interaccademico CISA.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina due membri designati da ciascun Ente detentore di almeno il 20% del capitale sociale, un membro per ciascuna Associazione scientifica, Ente o Società che dichiarandosi interessata alle problematiche della gestione dei rischi faccia domanda di partecipazione alle attività di ricerca o di formazione della Società essendo tale richiesta approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società stessa, due membri proposti dall’Ordine Nazionale degli Attuari quale Ente patrocinatore.
5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare membri onorari, sino ad un massimo di nove, proposti dall’Assemblea del CISA scelti fra studiosi italiani o stranieri che si siano distinti per rilevanti contributi forniti nell’ambito dei settori scientifici di riferimento o fra illustri personalità del mondo economico con particolare riferimento ai settori delle assicurazioni, della finanza e della gestione dei rischi.
6. Il Comitato Scientifico e di Indirizzo dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere rieletti.
7. Il Comitato Scientifico e di Indirizzo propone al Consiglio di Amministrazione la nomina delle Commissioni di Studio e di Ricerca previste all’art. 15 e ne valuta i progetti e le attività svolte.
8. Il Comitato Scientifico e di Indirizzo è convocato dal Presidente o dall’Amministratore Delegato almeno due volte l’anno con un anticipo di almeno quindici giorni dalla data di riunione.
9. La validità delle adunanze del Comitato Scientifico e di Indirizzo è indipendente dal numero dei presenti.

Articolo 15
Le Commissioni di Studio e di Ricerca

1. L’attività delle Commissioni di Studio e di Ricerca (in breve CSR) consiste nel formulare e realizzare progetti di ricerca, di didattica avanzata, di editoria e quant’altro per la realizzazione dell’oggetto sociale della Società. Possono far parte di tali Commissioni docenti, ricercatori e studiosi di Università e di Enti pubblici o privati, italiani o stranieri, consulenti e professionisti nei settori di interesse della Società. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Scientifico e di Indirizzo della Società che indica anche i loro Presidenti che, sentito il Consiglio di Amministrazione, possono integrare la Commissione a loro discrezione. I Presidenti delle Commissioni partecipano alle attività del Comitato Scientifico e di Indirizzo a pieno titolo.
2. Nella fase di formulazione del progetto le CSR dovranno redigere un piano di fattibilità che indichi costi e modalità di reperimento dei fondi necessari.
3. Dopo l’approvazione del progetto da parte del Consiglio di Amministrazione le CSR potranno avere il compito di verificare il buon andamento dell’iniziativa e di valutare i risultati raggiunti.

Art. 16
Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

1. L’assemblea nomina un Revisore Contabile scegliendolo tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili o il Collegio dei Revisori dei Conti indicandone il Presidente.
2. L’incarico dura tre anni e termina con la scadenza alla data della decisione dei soci per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
3. L’Organo esercita le funzioni indicate all’art. 2409 ter del Codice civile.

Articolo 17
Regolamento della Società

1. Il Consiglio di Amministrazione può emanare un Regolamento sulla istituzione di figure di ausilio agli organi sociali, specificandone le funzioni, quali il comitato esecutivo, i comitati di promozione delle attività della Società, il tesoriere, eccetera.
2. Il Regolamento può altresì concernere le modalità di gestione di eventuali fondi destinati a premi di laurea o ad altri riconoscimenti e, comunque, ogni altro aspetto delle attività della Società, ritenuto rilevante dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18
Personale della società addetto alla ricerca e alla formazione

1. Potranno svolgere attività di ricerca e di formazione presso la Società, oltre alle persone che verranno assunte dalla Società stessa:
a. docenti delle Università italiane che richiedano di svolgervi un periodo di congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi del I comma dell’art. 17 del DPR 382/80;
b. professori di Università straniere in base all’art. 97 del RD 31.08.1933 n. 1592;
c. ricercatori, assegnati o distaccati dalle Università italiane o straniere, che intendano svolgere un periodo di ricerca presso la Società;
d. titolari di assegni di ricerca o di borse di studio concessi da Università italiane o straniere.

Articolo 19
Convenzioni e collaborazioni con altri Enti

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti il CISA può stabilire con Enti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche attraverso apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, forme di collaborazione per l’approfondimento di temi di ricerca o per la risoluzione di problematiche nell’ambito dei settori scientifici di riferimento.
2. Al fine di realizzare i propri scopi la Società potrà stipulare convenzioni con il MIUR e altri Ministeri, il CNR, l’Unione Europea, altri Enti pubblici o privati, Fondazioni, Associazioni e Società nazionali ed internazionali interessate ai settori scientifici di riferimento.
3. Il CISA potrà aderire a società, consorzi o società consortili private, associazioni, aventi analoghi interessi e scopi.
4. Potrà altresì prendere parte allo studio, alla realizzazione e alla gestione di iniziative di formazione scientifica e professionale nell’ambito di progetti ed accordi di cooperazione con Enti nazionali ed internazionali.

TITOLO IV
Patrimonio sociale e sua gestione

Articolo 20
Il patrimonio sociale

1. Il patrimonio della Società è costituito dal capitale sociale e da tutti gli altri beni che pervengano alla Società sia a titolo gratuito che oneroso, nonché da eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con avanzi di gestione.
2. Le entrate della Società sono costituite da:
a) i proventi derivanti dall’esercizio delle attività previste dal presente statuto;
b) i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
c) il ricavato derivante dall’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
d) le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati, compresi quelli dei soci medesimi;
e) ogni altra attività che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Articolo 21
La gestione del Patrimonio sociale

1. La gestione del patrimonio sociale spetta al Consiglio di Amministrazione che, su proposta dell’Amministratore Delegato, stabilisce gli investimenti da effettuare e gli enti bancari presso i quali aprire i conti correnti.
2. L’esercizio amministrativo coincide con l’anno solare. Il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale devono essere approvati dalla Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e depositati presso il Registro delle Imprese unitamente al documento che rappresenta la situazione patrimoniale ed economica dell’Impresa Sociale.
3. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale sociale, salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge, ovvero in favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale, che rientrino nella medesima unitaria struttura.
4. E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Articolo 22
Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento della Società è deliberato dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci. In caso di scioglimento della Società l’Assemblea straordinaria provvederà, sentito il Revisore contabile o il Collegio dei Revisori contabili, se nominati, alla devoluzione del patrimonio dell’Istituto ad altro Ente avente finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Nei casi di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda si applica quanto disposto dall’art. 12 del D. Lgs. 112/2017.

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 23
Disposizioni varie

1. E’ stabilita la non rivalutabilità delle quote. Le quote possono essere vendute a terzi al loro valore nominale ma con diritto di prelazione da parte dei soci.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti relative alle società a responsabilità limitata e alle imprese sociali.

Articolo 24
Disposizione transitoria

Fatta salva la volontà contraria degli interessati da esprimersi entro trenta giorni dalla data di costituzione della Società:
a) Il Comitato Scientifico e di Indirizzo della Società viene costituito, per la parte di nomina della Società stessa, da tutti i rappresentanti di sede del Centro Interuniversitario CISA e dai membri del Comitato Scientifico;
b) Il Segretario Scientifico del Centro Interuniversitario CISA diviene Segretario Scientifico della Società;
c) Le Commissioni di Studio e di Ricerca del Centro Interuniversitario CISA divengono Commissioni di Studio e di Ricerca della Società.